Art. 2.
(Norme di attuazione).

      1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono demandati il coordinamento per l'organizzazione e la conduzione del servizio telefonico per i minori.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano norme per la sua attuazione anche delegando alle province l'organizzazione e la conduzione del servizio. Gli enti delegati, o le regioni stesse, costituiscono un comitato operativo per i minori che si occupa di attivare e gestire il servizio.
      3. La maggiore azienda concessionaria del servizio di telefonia fissa mette a

 

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disposizione un numero telefonico unico, utilizzabile su tutto il territorio nazionale, e un numero adeguato di linee. Il costo del traffico è posto a carico dello Stato.